DPCM 22 MARZO, FAQ

Introduzione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (di seguito, DPCM) che intensifica lemisure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le nuove misure hanno efficacia a partire dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020.

Il DPCM sospende a decorrere dal 26 marzo 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale, prevedendo, però, una serie di eccezioni.

Premesso che per le attività commerciali, restano ferme le disposizioni emanate dai precedenti provvedimenti (DPCM 11 marzo 2020 e ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020), per quanto concerne, invece, le attività industriali, è prevista la prosecuzione di quelle riconducibili alla produzione di beni e servizi di prima necessità, individuati nell’allegato 1 al DPCM (di seguito, Tabella), recante i codici ATECO di tali attività.

Si segnala che, su sollecitazione di Confindustria, l’elenco dei codici di cui alla Tabella citata potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentitoil Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il DPCM prevede, inoltre, la prosecuzione delle seguenti attività:

  1. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, lettera d);

  2. attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali (art. 1, comma 1, lettera d);

  3. attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 1461 (art. 1, comma 1, lettera e);

  4. attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f);

1 Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 sono considerati servizi essenziali: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.

Si precisa che l’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM sospende il servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché i servizi di istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

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  1. attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lettera g);

  2. attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h).

Per la prosecuzione delle attività indicate nei punti 1, 2 e 5 le imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (lo stabilimento).

Con riguardo alle attività di cui ai punti 1 e 2, nella comunicazione al Prefetto, l’impresadeve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell’attività qualora ritenga chenon sussistano le condizioni previste per l’esercizio in deroga della stessa.

Per l’attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché per quelle di rilevanzastrategica per l’economia nazionale, l’attività può proseguire previa autorizzazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Per le attività oggetto di sospensione, è consentita la prosecuzione fino al 25 marzo (incluso), al fine di poter completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.

È comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, seppure sospese, possono essere svolte in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).

In ogni caso, le imprese che potranno continuare a svolgere la loro attività sono tenute a rispettare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 14 marzo u.s. dal Governo e le parti sociali in materia di misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid –19.

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Si riporta, di seguito, un elenco di prime FAQ elaborate al fine di supportare le imprese nella corretta interpretazione del DPCM. In considerazione delle numerose richieste che pervengono dal Sistema, tale elenco sarà oggetto di costante aggiornamento.

Sul piano generale, si rammenta che la ratio del provvedimento governativo è quella di una sospensione generale delle attività produttive, fatta eccezione per quelle ritenute essenziali in questa fase di emergenza.

Preliminarmente, appare utile riepilogare i criteri di composizione della Classificazione Ateco 2007, per agevolare la lettura della Tabella allegata al DPCM.

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Classificazione ATECO

Ateco è la classificazione italiana tipo delle attività economiche produttive.

La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.

Le sezioni sono indicate con lettere alfabetiche dalla A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) alla U (Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).

Seguono le divisioni, i gruppi, le classi, le categorie e le sottocategorie, indicate in cifre fino a formare un codice massimo di 6 cifre.

Esempio

Codice 32.50.40 – Fabbricazione di lenti oftalmiche

(inserita nella sezione C – Attività Manifatturiere)

32 individua la divisione – Altre industrie manifatturiere

32.5 individua il gruppo – Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.50 individua la classe – Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.50.4 individua la categoria – Fabbricazione di lenti oftalmiche32.50.40 individua la sottocategoria – Fabbricazione di lenti oftalmiche

La classificazione integrale ATECO 2007 può essere consultata al seguente indirizzo:https://www.istat.it/it/files//2011/03/metenorme09_40classificazione_attivita_economi che_2007.pdf

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CLASSIFICAZIONE ATECO

  1. D. Sono un soggetto che svolge un’attività industriale o commerciale chericade tra le attività elencate nella Tabella, posso continuare ad operare?

    R. Si, le attività indicate nella Tabella possono proseguire, perché ritenute attività essenziali.

  2. D. Nel caso vi siano incongruenze tra i codici ATECO risultanti nella visura camerale e quelle risultanti dall’attribuzione della partita IVA, quali codici devo considerare al fine di verificare se la mia attività debba essere sospesa o meno?

    R. Si ritiene che i codici attività risultanti dalla visura camerale siano quelli che rilevano ai fini della corretta descrizione dell’attività effettivamente svolta; quindi,

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quelli da prendere in considerazione per la verifica della prosecuzione o meno delle attività.

  1. D. Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO. Posso continuare a operare solo se tutti i miei codici attività sono indicati in Tabella?

    R. Non è necessario che tutti i codici ATECO siano inclusi nella Tabella; tuttavia,l’attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice ATECO riportato in Tabella.

  2. D. Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO: un codice primario e uno o più codici secondari. Posso continuare a operare solo se il mio codice di attività primario è riportato nella Tabella?

    R. Il soggetto può continuare a svolgere l’attività riferita al codice ATECO riportato in Tabella, indipendentemente dal fatto che si tratti di un codice ATECO primario o secondario.

  3. D.LamiaattivitàprevalentenonrientratraicodiciATECOindicatinellaTabella ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

    R. No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade traquelle essenziali riportate nella Tabella.

  4. D. Il codice ATECO della mia attività non ricade tra quelli indicati nella Tabella ma svolgo attività che ricadono nelle lettere e) e f) del DPCM. Posso continuare ad operare? Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

    R. È possibile continuare a svolgere le attività elencate alle lettere e) e f) del DPCM senza dover dare comunicazione al Prefetto.

  5. D.LamiaattivitàprevalentenonrientratraicodiciATECOindicatinellaTabella ma, invece, c’è il codice ATECO di una delle mie attività secondarie.Considerato che posso continuare ad operare per l’attività secondaria posso, contestualmente, proseguire anche la produzione dell’attività prevalente (codice ATECO primario)?

    R. In linea generale, l’attività prevalente (il cui codice ATECO non è riportato in Tabella) deve essere sospesa salvo che si possa considerare “un’attività integrata con l’attività secondaria” o sia un’attività “funzionale alla filiera di una delle attivitàindicate in Tabella”; in quest’ultimo caso sarà necessario darne comunicazione al Prefetto.

    7.1 D. Cosa s’intende per attività integrata con un’altra attività?

    R. Un’attività si considera integrata ad un’altra quando è svolta all’interno di unastessa unità produttiva e concorre, quindi, al medesimo processo produttivo. In questi casi, le attività sono inscindibili e l’intera sequenza produttiva è considerata come una sola attività.

    Si ritiene che l’impresa che svolge un’attività indicata in Tabella possa continuare a svolgere anche la/le attività integrata/e sebbene queste ultime non siano incluse.

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Es. 1) Soggetto con codice ATECO 28.95.00 – Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone – elencato in Tabella, svolge in maniera integrata attività di fabbricazione di macchine per la stampa (c.d converting) classificata al codice ATECO 28.99.10; codice non riportato in Tabella.

Si ritiene che nello svolgimento della propria attività di fabbricazione della carta tale soggetto possa continuare a svolgere anche l’attività di produzione delle macchine per la carta in quanto attività integrata a quella ritenuta essenziale.

  1. D.Sonounaimpresachesvolgesolooccasionalmenteun’attivitàindicatanellaTabella. Posso continuare ad operare?

    R. No, i codici ATECO riportati in Tabella servono ad individuare i soggetti che svolgono in via ordinaria alcune attività ritenute essenziali. Non importa se tale attività sia prevalente o secondaria ma deve essere un’attività svolta in modo continuativo, per la quale l’impresa ha correttamente comunicato il codice ATECO tra i propri codici attività.

  2. D.NellaTabellaèindicataladivisione(duecifre)oilgruppo(trecifre)dellamia attività ma non il mio codice ATECO completo. Posso continuare a operare?

    R. Si. Nel caso in cui la Tabella indichi una divisione (es. 01, 11, 33) o un gruppo (es.22.1, 27.1, etc.) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella divisione o gruppo possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, sottocategorie).

    Esempio 1)

    D. L’attività della mia impresa ricade nel codice ATECO 22.29.09. Nella Tabella risulta ammesso il codice 22.2. Posso continuare ad operare?

    R. Si.

    Esempio 2)

    D. La Tabella indica tra le attività che possono continuare ad operare quelle rientranti nel codice ATECO 32.50. Le attività della mia impresa sono identificate con i seguenti codici: 32.50.4 e 32.50.5. Posso continuare ad operare?

    R. Si.

10.D. La Tabella riporta solo codici ATECO a livello di categoria (5 cifre) o sottocategoria (6 cifre) diversi dal mio, ma che ricadono nella stessa divisione o gruppo della mia attività, posso continuare a operare?

R. No, a meno che l’attività non sia oggetto delle deroghe del DPCM (es. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella; attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali; attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali; le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo; le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale).

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ATTIVITÀ FUNZIONALI

11.D. Cosa s’intende per attività funzionali alla filiera delle attività indicate in Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità?

R. Per attività funzionali si intendono le attività che, nell’ambito della catena produttiva, assicurano la prosecuzione delle attività indicate in Tabella e dell’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Ad esempio, si considera attività funzionale la fornitura di beni e servizi per lo svolgimento delle attività indicate in Tabella e per l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

12.D. Sono il fornitore di un’impresa che a sua volta fornisce beni/servizi a un’impresa che svolge le attività indicate in Tabella o che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare?

R. Considerata la necessità di assicurare la continuità delle attività indicate in Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità, appare ragionevole ritenere che ogni impresa parte della relativa catena produttiva possa considerarsi funzionale e, quindi, abilitata a operare. Peraltro, lo stesso art. 1, co. 1, lett d) del DPCM fa riferimento alla“continuità della filiera”, pertanto, appare compatibile con la ratio dello stesso DPCM una concezione progressiva di funzionalità, tale da includere le imprese che compongono la catena produttiva e che producono beni e servizi attinenti alle attività consentite. Al fine di proseguire la propria attività, l’impresa dovrà presentare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei propri beni o servizi attinenti alle attività consentite.

13.D. Le imprese funzionali possono operare solo per le imprese e le amministrazioni indicate nella comunicazione al Prefetto o possono operare anche per altri clienti?

R. Il DPCM contente la prosecuzione delle sole attività essenziali e di quelle funzionali alla loro operatività, disponendo la sospensione di tutte le altre. Considerata la ratio restrittiva del provvedimento e che la comunicazione al Prefetto deve indicare “specificamente” le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei beni o servizi attinenti alle attività consentite, appare ragionevole ritenere che le imprese funzionali possano operare solo per i soggetti indicati nella comunicazione prefettizia.

14.D. Sono il fornitore di un’impresa con impianto a ciclo continuo ovvero del settore dell’aerospazio e della difesa o esercente attività di rilevanza strategicaper l’economia nazionale che continua la propria attività. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare? E i miei fornitori?

R. Appare ragionevole ritenere che la funzionalità alla continuità delle filiere debba riferirsi a tutte le attività consentite e, quindi, estendersi a tutte le imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, l’attività del fornitore dell’impresa con impianto a ciclo continuo deve essere limitata a quanto funzionale a evitare il grave pregiudizio all’impianto stesso o il pericolo di incidenti. Si

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ricorda, che ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione.

15.D. Sono il fornitore di un’attività commerciale operativa ai sensi del DPCM 11 marzo 2020. La mia è un’attività funzionale? Posso continuare a operare? E i miei fornitori?

R. Con riferimento alle attività commerciali, l’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede che restano ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020. Considerata la necessità di consentire la continuità delle attività commerciali, appare ragionevole ritenere che il concetto di funzionalità debba riferirsi anche alla continuità di tali attività e, quindi, estendersi alle imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione.

FILIERA ESTERA

16.D. Sono un’impresa che svolge un’attività indicata nella Tabella ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico- chirurgici o prodotti agricoli e alimentari, posso operare nei confronti di un cliente straniero?

R. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del DPCM, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiarel’emergenza di cui all’art. 1, co. 1, lett. f) del DPCM e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

17.D. Sono un’impresa che svolge un’attività funzionale. Posso operare nei confronti di un cliente straniero?

R. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del DPCM, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sa italiani, che stranieri. Quanto ai clienti stranieri, in linea con la ratio del DPCM è necessario che essi rientrino nei settori indicati in Tabella, eroghino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico- chirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell’operatività anche nei confronti di clienti stranieri, l’impresa ha l’onere di indicare il beneficiario straniero nella comunicazione al Prefetto.

PERIODO TRANSITORIO E ATTIVITA’ CONSENTITE DOPO IL 25 MARZO 2020

18.D. Fino a quando posso completare le attività in vista della chiusura? R. Fino alle ore 24:00 del 25 marzo 2020.

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19.D. Per le imprese che non possono proseguire le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere le proprie funzioni?

R. Il DPCM prevede che le attività sospese possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, pertanto, non sussistono dubbi in merito alla possibilità di far proseguire da remoto tutte le attività che possono essere svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative.

20.D. Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività dibackoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?

R. Ferme restando la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazioneindispensabile), sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso ai localidell’impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

21.D. Dopo il 25 marzo, è possibile consentire l’accesso ai locali dell’impresa, le cui attività sono sospese, a “soggetti terzi” che svolgono attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e disinfestazione?

R. Si, poiché le già menzionate attività rientrano tra quelle indicate nella Tabella.

22.D. Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?

R. Ferme la sospensione dell’attività di produzione la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

23.D. Le imprese che hanno dovuto sospendere l’attività il 23 marzo, possono spedire e/o ricevere merci dopo il 25 marzo?

R. Sì, ma a condizione che le merci da spedire siano state prodotte e immagazzinate dall’impresa prima del 23 marzo e che le merci da ricevere siano state ordinate dall’impresa prima di tale data.

Ovviamente, tali operazioni dovranno svolgersi con il minor numero possibile di addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il

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contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla parti sociali il 14 marzo 2020, e nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del Trasporto e della Logistica”, siglato 20 marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Organizzazioni di categoria e sindacali. Inoltre, in un’ottica cautelativa rispetto aeventuali attività di controllo, si suggerisce anche in questi casi di effettuare la comunicazione al Prefetto, in forma libera, motivando succintamente le ragioni della spedizione o del ricevimento delle merci.

24.D. Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, è consentita dopo il 25 marzo 2020 la riunione del Consiglio di Amministrazione nei locali aziendali, alla presenza di un segretario verbalizzatore/dipendente?

R. No. Questa attività potrà essere svolta solo da remoto.
25.D. Le holding stanno chiudendo i bilanci, possono continuare ad operare dopo

il 25 marzo 2020?
R. Le holding possono continuare ad operare, poiché rientranti nei codici ATECO

64.20 o 70, entrambi richiamati nella tabella.

Per le imprese con attività sospese, invece, gli uffici amministrativi possono lavorare esclusivamente da remoto. Si rammenta, che l’art. 106 del DL. n.18/2020 consente a tutte le imprese di approvare il bilancio nel termine lungo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga agli articoli 2364, co. 2, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI CONSENTITE

26.D. Le attività della mia impresa rientrano tra quelle ammesse dalla Tabella (es. Codice ATECO 20). Le stesse attività però rientrano tra quelle a ciclo continuo dalla cui interruzione potrebbe derivare rischio di incidenti. Tali ultime attività, ai sensi della lettera g) dell’articolo 1 del DPCM sono consentite previacomunicazione al Prefetto. Come mi comporto?

R. Rientrando le attività tra quelle elencate nella Tabella (la cui prosecuzione è consentita senza alcun adempimento formale), non è necessaria alcuna comunicazione.

27.D. Le imprese che svolgono “attività di commercio al dettaglio” di cui all’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo 2020 possono continuare la propria attività dopo il 25 marzo 2020?

R. Sì. L’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM stabilisce che resta fermo quanto disposto per le attività commerciali nel DPCM 11 marzo 2020, che quindi possono continuare la propria attività, senza peraltro necessità di comunicazione alla Prefettura o di richiesta di autorizzazione (es. commercio per mezzo di distribuzione automatica, commercio al dettaglio di elettrodomestici).

28.D. L’attività della mia impresa è esclusa da quelle elencate nella Tabella. Tuttavia, vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto

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alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai localidell’impresa?

R. L’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 che, tra l’altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. Pertanto, ferma restando la sospensione dell’attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio già attive.

Conseguentemente:

  • le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

  • le attività di confezionamento, gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto: i) se svolte da personale interno, dovrebbero considerarsi comunque consentite; ii) se svolte in outsourcing, sono consentite ai sensi della Tabella.

    29.D. La mia attività di impresa non rientra tra quelle indicate in Tabella ma tra le mie attività vendo anche dispositivi medici. Posso continuare ad operare in virtù della lettera f) del DPCM?

    R. La lettera f) consente di proseguire le attività di produzione, trasporto e commercializzazione di dispositivi medico-chirurgici quindi è possibile continuare a svolgere la sola attività di vendita di tali dispositivi

    ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE PREFETTURE

    30.D. Chi è tenuto a fare la comunicazione al Prefetto?

    R. Ai fini dello svolgimento dell’attività, devono fare la comunicazione al Prefetto:

  • le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate in Tabella;

  • le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

  • le imprese che svolgono l’attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo. Tuttavia, non è soggetta a comunicazione l’attività degli impianti a ciclo produttivo continuo finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

    31.D. Chi è tenuto a chiedere l’autorizzazione al Prefetto?

    R. Devono chiedere l’autorizzazione al Prefetto le imprese che svolgono attivitàdell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché altre attività di rilevanza strategicaper l’economia nazionale.

    32.D. A quale Prefettura deve essere inviata la comunicazione o la richiesta di autorizzazione?

    R. Entrambi i documenti vanno inviati alla Prefettura della Provincia dove sono ubicate le attività produttive (funzionali o a ciclo continuo).

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33.D. Esiste un modello nazionale di comunicazione o di richiesta di autorizzazione al Prefetto?

R. No, non esiste un modello nazionale. Le singole Prefetture stanno predisponendo dei format che vengono pubblicati sui rispettivi siti internet. Si consiglia di monitorare tali siti internet.

34.D. L’impresa “funzionale” cosa deve indicare nella comunicazione al Prefetto?

R. Fermo quanto riportato nei moduli delle singole Prefetture, nella comunicazione devono essere indicate le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. A tal fine, si suggerisce un approccio puntuale e di indicare tutti i clienti, anche stranieri, operanti nei settori indicati in Tabella, che eroghino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico- chirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell’operatività anche nei confronti di clienti stranieri, l’impresa ha l’onere di indicare il beneficiario straniero nella comunicazione al Prefetto.

Nel caso si disponesse di altra documentazione utile, nulla vieta per completezza di allegarla.

35.D. L’impresa che svolge l’attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo cosa deve indicare nella comunicazione al Prefetto?

R. Nella comunicazione dovranno essere indicate le ragioni per le quali l’interruzione dell’attività comporterebbe un grave pregiudizio all’impianto ovvero un pericolo di incidenti.

36.D. Sono un’impresa funzionale e ho inviato la comunicazione al Prefetto. Posso continuare a operare oppure devo attendere un riscontro dalla Prefettura?

R. Sì, puoi continuare a operare. L’art. 1, co. 1, lett. d) del DPCM prevede che effettuata la comunicazione, le imprese funzionali possano legittimamente proseguire senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura.

37.D. Sono un’impresa con impianto a ciclo continuo e ho inviato la comunicazione al Prefetto. Posso continuare a operare oppure devo attendere un riscontro dalla Prefettura?

R. Sì, puoi continuare a operare. L’art. 1, co. 1, lett. g) del DPCM prevede che effettuata la comunicazione, le imprese funzionali possano legittimamente proseguire senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura.

38.D. A seguito della comunicazione, il Prefetto può sospendere l’attività diun’impresa funzionale o di impianti a ciclo produttivo continuo?

R. Sì, il Prefetto può sospendere l’attività ovvero l’impianto a ciclo continuo qualoraritenga che non sussistano rispettivamente le condizioni di funzionalità e il gravepregiudizio all’impianto ovvero un pericolo di incidenti per effetto dell’interruzione.

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DPCM 22 marzo 2020 – FAQ

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ULTERIORI QUESTIONI

39.D. Le ordinanze regionali adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e che prescrivono misure più rigorose di quelle adottate a livello nazionale sono valide?

R. L’art. 3, co. 2 del DL n. 6/2020 stabilisce che nelle more dell’adozione dei DPCM,nei casi di estrema necessità e urgenza, le misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 possono essere adottate dal Presidente della Regione o dal Sindaco. Il Presidente della Regione, quindi, può adottare ordinanze contingibili e urgenti purché in presenza di circostanze non affrontate dai DPCM. Inoltre, è ragionevole ritenere che il Presidente della Regione possa adottare ordinanze contingibili e urgenti che prevedano misure ulteriori rispetto a quelle previste nei DPCM purché non siano in contrasto (e, quindi, ad esempio, più severe) con le misure adottate a livello nazionale. Si rammenta che le ordinanze dei Presidenti delle Regioni sono atti pienamente validi ed efficaci e dunque devono essere rispettate, salvo – in caso di dubbia legittimità – l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo e il conseguenteeventuale annullamento.

In ogni caso, la questione necessita di un continuo monitoraggio, anche in virtù dell’evoluzione normativa di rango primario.

40.D. Sono un’impresa la cui attività non è compresa tra quelle indicate dell’Allegato 1 al DPCM disponibile a convertire la produzione per fabbricare mascherine chirurgiche e dispositivi di produzione individuale (DPI). Posso svolgere questa attività?

R. L’art. 15 del DL n. 18/2020 fa riferimento alla produzione in deroga di dispositivi di protezione individuale e di mascherine chirurgiche. La produzione è finalizzata alla gestione dell’emergenza COVID-19, pertanto, appare ragionevole ritenere che lastessa possa considerarsi “funzionale a fronteggiare l’emergenza” e, quindi,consentita ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. f) del DPCM. Ai fini dello svolgimento/prosecuzione di tali attività, ferme quelle di cui all’art. 15 del DL n. 18/2020, non sembrerebbero necessarie ulteriori formalità (es. comunicazione al Prefetto).

41.D. Ai fini di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro del personale delle aziende in cui l’attività produttiva non è sospesa, il datore di lavoro deverilasciare una dichiarazione al lavoratore che attesti che l’azienda è tra quelle lacui attività non è sospesa?

R. No, dovrà informarli solo della categoria fra quelle alle quali è consentitocontinuare l’attività produttiva, a cui appartiene l’impresa stessa.

I dipendenti in servizio nella propria autodichiarazione per gli spostamenti, nell’indicare l’impresa presso cui lavorano, potranno aggiungere che rientra tra le attività dell’all. 1 del DPCM 22 marzo 2020, o che è funzionale, o a ciclo continuo o autorizzata in quanto industria dell’aerospazio o difesa.

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