CORONAVIRUS, DPCM 11 MARZO

DPCM

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020. 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 feb- braio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di con- tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in par- ticolare, l’art. 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer- genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan- te misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubbli- cato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer- genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni at- tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan- te misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabi- li sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gaz- zetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer- genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni at- tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan- te misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabi- li sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzet- ta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen- naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de- rivanti da agenti virali trasmissibili; 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologi- ca, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio na- zionale, ulteriori misure in materia di contenimento e ge- stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica ammi- nistrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, non- ché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

Decreta: Art. 1. 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio na- zionale, le seguenti misure: 

1) Sono sospese le attività commerciali al detta- glio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipen- dentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimen- tari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la di- stanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazio- ne (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza in- 

terpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristora- zione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferrovia- rie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla per- sona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. 

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igie- nico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di tra- sformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effet- tive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. 

6) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, com- ma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. 

7) In ordine alle attività produttive e alle attività pro- fessionali si raccomanda che: 

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che pos- sono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

d) assumano protocolli di sicurezza anti-conta- gio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 

 

8) per le sole attività produttive si raccomanda altre- sì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’inter- no dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei nu- meri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività pro- duttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 

10) Per tutte le attività non sospese si invita al mas- simo utilizzo delle modalità di lavoro agile. 

Art. 2. 

Disposizioni finali 

1. Le disposizioni del presente decreto producono ef- fetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 9 marzo 2020. 

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi sta- tuti e le relative norme di attuazione. 

Roma, 11 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE 

Il Ministro della salute: SPERANZA 

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429 

ALLEGATO 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consu- mo audio e video, elettrodomestici 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le tele- comunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e mate- riale elettrico e termoidraulico 

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie 

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per tolet- ta e per l’igiene personale 

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucida- tura e affini 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispon- denza, radio, telefono 

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 

SERVIZI PER LA PERSONA 

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro il prossimo 20 febbraio 2020

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