CORONAVIRUS, DPCM 8 MARZO

 IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto  necessario  procedere  a  una  rimodulazione  delle  aree
nonche' individuare ulteriori misure a carattere nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Tenuto conto  delle  indicazioni  formulate  dal  Comitato  tecnico
scientifico  di  cui  all'art.  2   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 7 marzo 2020; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per gli affari regionali  e  le  autonomie,  nonche'
sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti  delle  regioni
e,  per  i  profili  di  competenza,  i  Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e
nelle  province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell'Emilia,
Rimini,    Pesaro    e    Urbino,    Alessandria,    Asti,    Novara,
      Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di  Modena,  Parma,
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e  Urbino,  Alessandria,
Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso  e
Venezia, sono adottate le seguenti misure: 
    a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno
dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da
comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita'  ovvero
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il
proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e
febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante; 
    c) divieto assoluto  di  mobilita'  dalla  propria  abitazione  o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero
risultati positivi al virus; 
    d) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta  consentito
lo svolgimento dei predetti  eventi  e  competizioni,  nonche'  delle
sedute  di  allenamento  degli  atleti  professionisti  e  atleti  di
categoria  assoluta  che  partecipano  ai   giochi   olimpici   o   a
manifestazioni nazionali o internazionali,  all'interno  di  impianti
sportivi utilizzati  a  porte  chiuse,  ovvero  all'aperto  senza  la
presenza di pubblico. In  tutti  tali  casi,  le  associazioni  e  le
societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute
ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano; 
    e) si raccomanda ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di
promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo
ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 1, lettera r); 
    f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
    g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche'  gli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d'esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi,
sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei
predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; 
    h) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le
attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e  di  formazione
superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da
altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti
privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di
attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici
in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in
medicina generale, nonche'  delle  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni  sanitarie.  Al  fine  di  mantenere  il   distanziamento
sociale, e' da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di  aggregazione
alternativa. Sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia  degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i
servizi educativi per l'infanzia richiamati,  non  facenti  parte  di
circoli didattici o istituti comprensivi; 
    i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di
misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro di cui  all'allegato  1  lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri; 
    l) sono chiusi i musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private  ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalita'  telematica;
sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale
sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il
personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi
preferibilmente con  modalita'  a  distanza  o,  in  caso  contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all'allegato 1 lettera d); 
    n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle  6.00
alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le
condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della  distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato  1
lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di
violazione; 
    o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle  di
cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un
accesso ai predetti luoghi con  modalita'  contingentate  o  comunque
idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d),  tra  i
visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; 
    p) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a
gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a
livello regionale; 
    q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare
riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  ed
evitando assembramenti; 
    r) nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e
grandi  strutture  di  vendita,  nonche'  gli  esercizi   commerciali
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre
le condizioni  per  garantire  la  possibilita'  del  rispetto  della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all'allegato
1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita'  in  caso
di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative
che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza
interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  le
richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e'
disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi
alimentari, il cui  gestore  e'  chiamato  a  garantire  comunque  il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di
cui  all'allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione
dell'attivita' in caso di violazione; 
    s) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,
piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri
ricreativi; 
    t) sono sospesi gli esami di idoneita' di  cui  all'articolo  121
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso
gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei
territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento
dirigenziale e' disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno
potuto sostenere le prove d'esame in ragione  della  sospensione,  la
proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
 

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