DPCM 1 APRILE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n.  19  del  2020  ad  eccezione  dell'articolo  3,  comma  6-bis,  e
dell'articolo 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73  del
20 marzo 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  marzo   2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con  cui
e' stato disciplinato l'ingresso  nel  territorio  nazionale  tramite
trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   e
terrestre; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  25  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del  26  marzo  2020,
con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 
  Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.
19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
n. 6 del 2020, ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che  continuano  ad  applicarsi
nei termini originariamente previsti le misure gia'  adottate  con  i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data  8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e  22  marzo  2020  per  come
ancora  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   medesimo
decreto-legge; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   rilevanza
internazionale; 
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione puo' disporre
la programmazione del servizio erogato dalle  aziende  del  trasporto
pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  alla  riduzione  e
alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitari
necessari per contenere  l'emergenza  coronavirus  sulla  base  delle
effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi
essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute,  puo'  disporre,  al  fine  di
contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con
riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e
di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle
effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi
essenziali; 
  Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici  di  cui
all'allegato 1  del  medesimo  decreto  puo'  essere  modificato  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il verbale n. 39 del  30  marzo  2020  del  Comitato  tecnico
scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della
Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Misure urgenti di contenimento del contagio 
 
  1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonche'  di
quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo
2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della
salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  2020  e'  prorogata
fino al 13 aprile 2020. 
  2. La lettera  d)  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d)
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni  ordine  e
disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono  sospese  altresi'  le
sedute  di   allenamento   degli   atleti,   professionisti   e   non
professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;». 
  3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti  a
far data dal 4 aprile 2020. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 1° aprile 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
Il Ministro della salute 
        Speranza         

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020 
Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579 
 

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